{"id":1292,"date":"2024-07-13T14:11:39","date_gmt":"2024-07-13T12:11:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.gennarotrivisonno.it\/wordpress\/?p=1292"},"modified":"2024-07-14T11:38:40","modified_gmt":"2024-07-14T09:38:40","slug":"processo-di-castelpetroso-la-sentenza-della-corte-di-assise-circolo-di-campobasso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gennarotrivisonno.it\/wordpress\/?p=1292","title":{"rendered":"Processo di Castelpetroso-La sentenza della Corte di Assise Circolo di Campobasso"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Processi Politici<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Fonte: Archivio di Stato di Campobasso b. 125 f. 1-2 e 126\/1-7<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Cosmo Armenti, Fiore Arcaro e altri sono accusati di cospirazione, furti, arresti arbitrari e uccisione di Garibaldini \u2013 Castelpetroso 1860.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Moviamo taciti e rispettosi, orme leggiere stampiamo, giacch\u00e9 umana polve in questo suolo calpestiamo!<\/em><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Trascrizione a cura di Gennaro Trivisonno<\/p>\n<p><strong>In nome di Sua Maest\u00e0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Vittorio Emmanuele II<\/strong><\/p>\n<p><strong>Per la Grazia di Dio e per volont\u00e0 della Nazione<\/strong><\/p>\n<p><strong>Re d\u2019Italia<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte di Assise Circolo di Campobasso composta dai Signori<\/p>\n<p>Carlo Adinolfi\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0Consigliere Presidente<\/p>\n<p>Zaccaria Conti<\/p>\n<p>Giudici \u00a0del \u00a0Tribunale \u00a0per \u00a0i \u00a0Signori \u00a0Falcone\u00a0 e \u00a0Viola, Giudici \u00a0della \u00a0Corte, il<\/p>\n<p>primo infermo, ed il secondo in congedo<\/p>\n<p>Federico Cinque<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con l\u2019intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sig. Biagio Russo Procuratore del Re ff: da Procuratore Generale<\/p>\n<p>Ed assistita dal Commesso Sig. Francesco de Socio<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Nella causa del Pubblico Ministero &#8211;<\/p>\n<p>Contro<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>1\u00b0.\u00a0 Amodio Zappitelli fu Antonio di anni quarantanove, contadino povero di Castelpetroso.<\/p>\n<p>2\u00b0.\u00a0 Fiore d\u2019Uva fu Filippo di anni ventinove bracciale povero di Castelpetroso.<\/p>\n<p>3\u00b0.\u00a0 Vincenzo Vecchiarelli di Pasquale di anni venticinque calzolaio povero di Castelpetroso.<\/p>\n<p>4\u00b0.\u00a0 Diamante Giancola di Celidonio di anni trentacinque, bracciale possidente di Castelpetroso.<\/p>\n<p>5\u00b0.\u00a0 Domenico Zappitelli fu Gabriele di anni trentatr\u00e9 bracciale povero, coniugato di Castelpetroso<\/p>\n<p>6\u00b0.\u00a0 Addolorato Folliero fu Antonio di anni ventisette bracciale, coniugato povero di Castelpetroso.<\/p>\n<p>7\u00b0.\u00a0 Domenico di Francesco alias Santantuono fu Antonio di \u00a0anni \u00a0cinquanta \u00a0contadino \u00a0povero \u00a0di Castelpetroso.<\/p>\n<p>8\u00b0. \u00a0Addolorato Vecchiarelli di Pasquale di anni trentatr\u00e9, \u00a0ferraro, celibe, povero di Castelpetroso.<\/p>\n<p>9\u00b0.\u00a0 Giovanni Cifelli fu Giuseppe di anni trentuno, contadino possidente coniugato di Castelpetroso.<\/p>\n<p>10\u00b0. Celidonio \u00a0Giancola \u00a0\u00a0fu \u00a0\u00a0Gennaro \u00a0\u00a0di \u00a0\u00a0anni \u00a0\u00a0sessanta \u00a0\u00a0contadino \u00a0\u00a0coniugato, possidente \u00a0di Castelpetroso.<\/p>\n<p>11\u00b0. Domenico Bertone di Tobia di anni trentuno sarto coniugato, povero di S. Angelo in Grotte.<\/p>\n<p>12\u00b0. Nicola Cifelli fu Generoso di anni trentadue contadino possidente di Castelpetroso.<\/p>\n<p>13\u00b0. Nicola\u00a0 \u00a0Folliero\u00a0 \u00a0fu \u00a0\u00a0\u00a0Domenico\u00a0 \u00a0di\u00a0 \u00a0anni\u00a0 \u00a0sessantaquattro \u00a0\u00a0contadino\u00a0 \u00a0vedovo,\u00a0 povero\u00a0 \u00a0di Castelpetroso.<\/p>\n<p>14\u00b0. Michele\u00a0 \u00a0Giancola \u00a0\u00a0fu\u00a0 \u00a0Cassiodoro \u00a0\u00a0di\u00a0 \u00a0anni \u00a0\u00a0trentuno \u00a0\u00a0contadino\u00a0 coniugato, \u00a0povero,\u00a0 di Castelpetroso.<\/p>\n<p>15\u00b0. Ginesio Giancola fu Pasquale di anni cinquantuno contadino coniugato, povero di Castelpetroso.<\/p>\n<p>16\u00b0. Giovanni Ruoto fu Filippo di anni trentasei, guardaboschi, coniugato povero di Castelpetroso.<\/p>\n<p>17\u00b0. Agostino Giancola \u00a0fu \u00a0Pasquale \u00a0di \u00a0anni \u00a0cinquantaquattro \u00a0proprietario, coniugato con\u00a0 figli di Castelpetroso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Accusati<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>Di attentato avente per oggetto di cambiare la forma del Governo, e portare la strage contro una classe di persone (tutti).<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"2\">\n<li>Di omicidio volontario in seguito di sedizione, nonch\u00e9 d i furto, in persona \u00a0ed \u00a0in \u00a0danno di \u00a0D. Nicola de Sanctis.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"3\">\n<li>Di omicidio volontario in seguito di sedizione, nonch\u00e9 di furto in \u00a0persone ed \u00a0in \u00a0danno \u00a0di \u00a0un Garibaldino.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"4\">\n<li>Di complicit\u00e0 in \u00a0grassazioni \u00a0accompagnate \u00a0da \u00a0omicidi, in \u00a0persona \u00a0di \u00a0trentatr\u00e9 \u00a0Garibaldini.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"5\">\n<li>Di omicidio volontario in seguito di sedizione in persona del medico Sig. Salvatore \u00a0Caropreso .<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"6\">\n<li>Di recidiva.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Udita in pubblica udienza la lettura del Verdetto dei Giurati<\/p>\n<p>Udito il Pubblico Ministero<\/p>\n<p>Udito il rappresentante della parte Civile<\/p>\n<p>Udita la difesa e gli accusati che ultimi hanno avuta la parola<\/p>\n<p>Poich\u00e9 dalla dichiarazione dei Giurati risulta che lo accusato Amodio Zappitelli \u00e8 colpevole di aver commesso la sera del diciassette ottobre milleottocentosessanta omicidio volontario nella persona di \u00a0D. Nicola de Sanctis.<\/p>\n<p>Che gli accusati Fiore d\u2019Uva e Giancola Diamante sono colpevoli di complicit\u00e0 necessaria nell\u2019omicidio sudetto.<\/p>\n<p>Che l\u2019accusato Vecchiarelli Vincenzo \u00e8 colpevole di complicit\u00e0 non necessaria nello stesso omicidio.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 dal Verdetto stesso risulta, che gli accusati Fiore d\u2019Uva, Amodio Zappitelli, Giancola Diamante, Zappitelli Domenico, Folliero Addolorato, sono colpevoli come esecutori materiali di furto di varii oggetti a danno dello stesso de Sanctis.<\/p>\n<p>Ch\u2019essi d\u2019Uva Fiore, Zappitelli Amodio, Giancola Diamante, Zappitelli Domenico, Folliero Addolorato, nonch\u00e9 Vecchiarelli Vincenzo sono colpevoli di complicit\u00e0 necessaria nel furto a danno di de Sanctis per aversi prestato vicendevole aiuto ed assistenza.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 dallo stesso Verdetto risulta che gli accusati di Francesco Domenico, Vecchiarelli Addolorato, Giancola Celidonio, Bertone Domenico, Cifelli Nicola, Cifelli Giovanni, Folliero Nicola, Giancola Michele, Giancola Ginesio, Ruoto Giovanni, e Giancola Agostino sono colpevoli di avere nella notte del diciassette a diciotto Ottobre milleottocentosessanta fuori Castelpetroso, presso l\u2019aia della Sig.ra Ferrara, prendendo parte attiva in rissa insorta tra pi\u00f9 persone, portata la mano sopra alcuno dei pi\u00f9 Garibaldini in quella contrada rimasi uccisi, ciascuno pel complesso di pi\u00f9 ferite.<\/p>\n<p>Che gli accusati di Francesco Domenico, Cifelli Giovanni, Bertone Domenico, Cifelli Nicola, Giancola Michele, Giancola Ginesio, Ruoto Giovanni e Giancola Agostino sono colpevoli di avere, nella suddetta notte del diciassette a diciotto Ottobre milleottocentosessanta, fuori Castelpetroso, presso l\u2019aia della Signora Ferrara, commesso furto di vestimenta, di danaro, di armi e di altri oggetti a danno di uno o pi\u00f9 dei suddetti Garibaldini uccisi.<\/p>\n<p>Che tale furto fu commesso in tempo di grave calamit\u00e0.<\/p>\n<p>Che l\u2019accusato Domenico di Francesco \u00e8 colpevole di avere, nel giorno diciotto Ottobre milleottocentosessanta, commesso omicidio volontario nella persona di Salvatore Caropreso.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 i reati suddetti furono commessi nel tempo, in cui erano in vigore le Leggi Penali del 1819 di poi abolite, e per la disposizione compresa nell\u2019articolo terzo Codice penale vigente debbonsi applicare le pene pi\u00f9 miti tra quelle stabilite nei due Codici.<\/p>\n<p>Visti gli articoli trecentocinquantacinque, settantaquattro, settantacinque, quattrocentonove, quattrocentoventiquattro, trecentonovanta, trecentocinquantasei, ventisei, quattrocentoundici, quattrocentodiciasette, ottantasette Leggi penali del milleottocentodiciannove, cinquecentotrentaquattro, centotre, centoquattro, cinquecentosessantaquattro, seicentosei, seicentootto, seicentoventidue, centonove, quarantacinque, quarantasei, cinquantaquattro, cinquantasei, sessantasei, ventuno, ventidue, centododici, centodiciasette, settantacinque Codice penale, cinquecentocinquantatre, cinquecentocinquantaquattro, cinquecentocinquantasei Codice di Procedura Penale ( dei quali si da lettura ).<\/p>\n<p>Poich\u00e9 l\u2019esecutore di omicidio volontario, per le leggi penali del 1819, \u00e8 punito col 4\u00b0= grado dei ferri, cio\u00e8 per anni venticinque a trenta e pel Codice ora vigente \u00e8 punibile con la pena dei lavori forzati per anni venti.<\/p>\n<p>I complici necessari, per ambedue i Codici, sono puniti al pari degli autori principali del reato; mentre i complici non necessari, per le leggi del 1819, sono puniti con uno a due gradi meno e pel nuovo Codice la pena pu\u00f2 essere diminuita di uno fino a tre gradi secondo le circostanze.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 il furto qualificato pel valore, per ambedue i Codici \u00e8 punito con la pena della reclusione.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 la reit\u00e0 di aver preso parte attiva in una rissa offendendo una persona, che rimanga uccisa, per le Leggi penali del 1819 \u00e8 punita con la pena della ferita grave pericolosa di vita, cio\u00e8 col secondo a terzo grado di prigionia: e pel codice ora vigente, tale reit\u00e0 \u00e8 punita con la pena della relegazione non maggiore di anni dieci o anche col carcere.<\/p>\n<p>Poich\u00e9, per le Leggi del 1819, non era qualificato pel tempo il furto ammesso in tempo di grave calamit\u00e0\u00a0 e per\u00f2 tale circostanza non qualifica pel tempo i furti commessi a danno dei Garibaldini nella notte del diciassette a diciotto Ottobre milleottocentosessanta.<\/p>\n<p>Poich\u00e9, nel concorso di due o pi\u00f9 crimini importanti pi\u00f9 pene temporanee dello stesso o di diverso genere, devesi applicare la pena pi\u00f9 grave aumentata secondo il numero dei reati e la qualit\u00e0 delle pene incorse, ed ove occorra di aumentar la pena, oltre il maximum, l\u2019aumento deve avere luogo entro il limite di anni cinque.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 il giudizio presente \u00e8 relativo a fatti avvenuti nell\u2019Ottobre milleottocento sessanta, e Bertone Domenico fu condannato a pena di carcere nel milleottocentosessantadue, per lo che esso Bertone non \u00e8 recidivo, ma invece \u00e8 reiteratore \u2013 E poich\u00e9 la reit\u00e0 contro di lui dichiarata per le Leggi del 1819 costituisce delitto ed \u00e8 punibile con una pena del carcere, non \u00e8 applicabile la disposizione compresa nella seconda parte dell\u2019articolo centodiciasette e la condanna, che si va a pronunziare, contro esso Bertone, nella presente sentenza, dev\u2019essere scontata dopo la pena pronunziata con la precedente sentenza del milleottocentosessantadue.<\/p>\n<p>Sull\u2019azione civile<\/p>\n<p>Poich\u00e9 la dichiarazione del Sig. d\u2019Onofrio, genero del fu D. Nicola de Sanctis, che costui, partendo da questa Citt\u00e0, nel giorno sedici Ottobre 1860, avesse portato nel valiciotto militare ducati cinquecento, cio\u00e8 ducati quattrocento ricevuti dalla Ricevitoria Generale per le spese occorrenti alla colonna dei Garibaldini, e ducati cento di particolare danaro di esso de Sanctis, \u00e8 confermata dalle dichiarazioni di due testimoni Zarrelli, secondo le quali uno di essi pose la somma suddetta nel valiciotto, e l\u2019altro fu presente a tale operazione.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 gli stessi testimoni assicurano, che dalla partenza fino al tempo della uccisione del de Sanctis, nessun pagamento fu fatto, e la somma di dicati cento di particolare peculio \u00e8 mancata agli eredi pel furto commesso.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 gli altri ducati quattrocento erano stati consegnati dalla Ricevitoria Generale al de Sanctis nella qualit\u00e0 di Quartier Mastro della colonna, e la erede parte civile non avr\u00e0 sofferto danno, pel furto di questa somma, insino a che non sar\u00e0 molestata dalla cassa pubblica.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 dalla discussione appare, che esso de Sanctis altra somma di danaro portava nella cinta \u2013 Nessuna spesa si \u00e8 provato, che egli avesse fatto dalla partenza da Campobasso insino alla uccisione, e per\u00f2 devesi ammettere la seconda partita nella nota specifica.<\/p>\n<p>Poich\u00e9; giusta il Verdetto, il de Sanctis fu derubato dell\u2019orologio, della carabina, di due pistole e dell\u2019uniforme, ch\u2019egli indossava e questi oggetti si valutano, <strong><u>arbitrio boni viri<\/u><\/strong>, nella somma di lire cinquecento.<\/p>\n<p>Poich\u00e9; secondo la dichiarazione del Sig. d\u2019Onofrio, il Signor Nicola de Sanctis non esercitava alcuna professione, ne alcuna industria, che avesse portato lucro pecuniario alla famiglia \u2013 Egli aveva invece un patrimonio immobiliare del valore di lire centotrentamila circa.<\/p>\n<p>Per l\u2019amministrazione delle sue propriet\u00e0 immobili egli aveva un agente, il quale era investito pure del mandato di convenire gli affitti.<\/p>\n<p>Esso Signor de Sanctis vigilava le sue propriet\u00e0, recandosi a Monacilioni, ove quelle son poste, una o due volte l\u2019anno, e si occupava in questo suo domicilio della vendita dei generi, che riceveva per gli estagli.<\/p>\n<p>Questa cura personale di lui, si ammette pure, che avesse recato un lucro, al patrimonio della famiglia, di cinquecento lire l\u2019anno; ma le spese necessarie per la sua persona per fermo superavano di gran lunga questo lucro \u2013 Laonde non \u00e8 dimostrato, che avesse la erede sofferto alcun danno, <u>nei materiali interessi<\/u>, per la morte del Signor de Sanctis e col danno materiale non devesi confondere il danno gravissimo morale, che non pu\u00f2 avere estimazione pecuniaria.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 la competenza attribuita al Giudice penale, nei casi di condanna e dello esercizio dell\u2019azione civile contemporaneo a quello dell\u2019azione pubblica, di liquidare, nella sentenza, i danni domandati dalla parte civile, se la istruzione offra gli elementi necessarii per determinarne la quantit\u00e0 non ha derogato alle norme stabilite nel Codice di procedura civile per la liquidazione del compenso dovuto all\u2019avvocato.<\/p>\n<p>Poich\u00e9; quando non si domanda il compenso minimo, \u00e8 necessario lo esperimento di conciliazione innanzi il consiglio degli avvocati o innanzi il Presidente del Tribunale di Circondario.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 la domanda della parte civile sulla quantit\u00e0 del danno viene per piccola parte accolta.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per tali considerazioni<\/p>\n<p><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a01\u00b0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Condanna<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>Zappitelli Amodio alla pena dei lavori forzati per anni ventidue<\/li>\n<li>d\u2019Uva Fiore e<\/li>\n<li>Giancola Diamante alla pena dei lavori forzati ciascuno per anni venti<\/li>\n<li>Di Francesco Domenico alla pena dei lavori forzati per anni ventitr\u00e9<\/li>\n<li>Vecchiarelli Vincenzo alla pena della reclusione per anni sei<\/li>\n<li>Zappitelli Domenico<\/li>\n<li>Folliero Addolorato alla pena della reclusione, ciascuno per anni tre<\/li>\n<li>Bertone Domenico<\/li>\n<li>Ruoto Giovanni alla pena del carcere ciascuno per anni cinque a contare dalla esecuzione della presente sentenza<\/li>\n<li>Giancola Michelangelo alla pena del carcere per anni cinque a contare dal d\u00ec del suo arresto<\/li>\n<li>Vecchiarelli Addolorato<\/li>\n<li>Cifelli Nicola<\/li>\n<li>Cifelli Giovanni<\/li>\n<li>Folliero Nicola<\/li>\n<li>Giancola Ginesio<\/li>\n<li>Giancola Agostino alla pena del carcere, ciascuno per anni tre, a contare dal giorno del rispettivo arresto<\/li>\n<li>Giancola Celidonio alla pena del carcere per anni due, a contare pure dal d\u00ec del suo arresto_<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>2\u00b0<\/strong><\/p>\n<p><strong>&#8211; Condanna &#8211;<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Zappitelli Amodio, d\u2019Uva Fiore, Giancola Diamante,Zappitelli Domenico e Folliero Addolorato alla sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza, ciascuno per\u00a0 anni tre dopo la pena prinicipale<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>3\u00b0<\/strong><\/p>\n<p><strong>&#8211; Dichiara incorsi &#8211;<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Zappitelli Amodio, Zappitelli Domenico, d\u2019Uva Fiore, Giancola Diamante, vecchiarelli Vincenzo e Folliero Addolorato nella interdizione legale durante la rispettiva pena.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Condanna inoltre essi Zappitelli Amodio d\u2019Uva Fiore, Giancola Diamante, Vecchiarelli Vincenzo, Zappitelli Domenico, e Folliero Addolorato solidalmente al pagamento di lire milleventisette a favore della parte civile Sig. a= Elisabetta de Sanctis e ad un terzo delle spese del giudizio a pro della stessa parte civile liquidate in Lire sette, cent. 30 e 3\/5 di cent.mo gli altri due terzi li dichiara compensati.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Riserva alla parte civile qualunque diritto nel caso sar\u00e0 molestata dalla pubblica amministrazione per i ducati quattrocento consegnati al Sig.= Nicola de Sanctis nel d\u00ec sedici Ottobre milleottocentosessanta per le spese occorrenti alla colonna dei Garibaldini.<\/p>\n<p>Per la liquidazione del compenso dello Avvocato della parte civile non trova allo stato luogo a deliberare.<\/p>\n<p>Condanna infine tutti essi colpevoli solidalmente alle spese del procedimento a favore del Regio Erario.<\/p>\n<p>Giudicato a Campobasso, oggi li dieci Aprile milleottocentosessantacinque<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CAdinolfi<\/p>\n<p>Zaccaria Conti<\/p>\n<p>Federico Cinque<\/p>\n<p>Francesco de Socio<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Collazionata<\/p>\n<p>Gui&#8230; Stinziani<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; &nbsp; Processi Politici &nbsp; Fonte: Archivio di Stato di Campobasso b. 125 f. 1-2 e 126\/1-7 &nbsp; Cosmo Armenti, Fiore Arcaro e altri sono accusati di cospirazione, furti, arresti arbitrari e uccisione di Garibaldini \u2013 Castelpetroso 1860. \u00a0 \u00a0 Moviamo taciti e rispettosi, orme leggiere stampiamo, giacch\u00e9 umana polve in questo suolo calpestiamo! &nbsp; &hellip; <a href=\"https:\/\/www.gennarotrivisonno.it\/wordpress\/?p=1292\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Processo di Castelpetroso-La sentenza della Corte di Assise Circolo di Campobasso<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[85,84],"class_list":["post-1292","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-senza-categoria","tag-17-ottobre-1860","tag-castelpetroso"],"views":181,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.gennarotrivisonno.it\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1292","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.gennarotrivisonno.it\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.gennarotrivisonno.it\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gennarotrivisonno.it\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gennarotrivisonno.it\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1292"}],"version-history":[{"count":20,"href":"https:\/\/www.gennarotrivisonno.it\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1292\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1307,"href":"https:\/\/www.gennarotrivisonno.it\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1292\/revisions\/1307"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.gennarotrivisonno.it\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1292"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gennarotrivisonno.it\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1292"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gennarotrivisonno.it\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1292"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}